Polizza R.C. della famiglia

Le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge verso terzi derivanti all'assicurato ed ai suoi familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata con esclusione quindi di rischio inerenti ad attività professionali.

 
Massimale di copertura per nucleo familiare:

OPZIONE 1: Euro 500.000

OPZIONE 2: Euro 1.000.000

OPZIONE 3: Euro 1.500.000


 
Alcune delle garanzie per danni provocati a terzi da:

  • pratica amatoriale di sport comuni compreso lo sci alpino, come richiesta obbligatoriamente dal D.Lgs 28.02.2021 n.40 (1)
    • RC proprietà fabbricato compresi danni da spargimento d'acqua per rottura accidentale impianti;
    • Conduzione della dimora abituale e salturaria dell'assicurato;
    • Proprietà ed uso di biciclette (per includere Biciclette e/o Monopattini elettrici è necessario inserire apposita estensione );
    • Per danni provocati a terzi da animali domestici;
    • Incendio di cose dell’assicurato;
    • Danni da proprietà e gestione di colonnina ricarica veicolo elettrico:La Società rimborsa i danni provocati a Terzi dalla proprietà e gestione  wallbox o colonnina di ricarica privata di veicoli elettrici, collocata nell’area recintata dell’abitazione dell’assicurato;
    • Figli con dimora diversa per motivi di studio:Sono coperti dalla presente garanzia anche i danni provocati a Terzi da parte di figli maggiorenni, di età non superiore ai 26 anni, che abbiano la residenza in un altra città o all’estero per motivi di studio;
    • "Home Sharing” – R.C. del Locatore - Fabbricato Locato a Terzi;
    • Partecipazione quale genitore alle attività scolastiche e svolgimento di attività sociali o di volontariato;
    • R.C. Locatore di Mobilio.
    • Guida di autoveicoli o motocicli non di proprieta’, per i danni provocati al proprietario trasportato
    conduzione della dimora abituale e salturaria dell'assicurato
  • RC proprietà fabbricato compresi danni da spargimento d'acqua per rottura accidentale impianti con franchigia di € 50,00 per sinistro
  • proprietà ed uso dei velocipidi, di cavalli da sella, di animali domestici con applicazione ad ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia di € 70,00
  • guida o messa in movimento da parte di figli minori e all'insaputa dei genitori di autoveicolo o motoveicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria
  • incendio di cose dell'assicurato
  •  L'assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

(1) obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile dello sciatore  - art. 30 D.Lgs 40/21:

l’art 30 “Assicurazione obbligatoria” che testualmente riporta: “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.

 


Come aderire
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Note Informative ai sensi del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e n. 34/2010 del 19/03/2010
condizioni polizza