Polizza R.C. della famiglia
Le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge verso terzi derivanti all'assicurato ed ai suoi familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata con esclusione quindi di rischio inerenti ad attività professionali.
Massimale di copertura per nucleo familiare:
OPZIONE 1: Euro 500.000
OPZIONE 2: Euro 1.000.000
OPZIONE 3: Euro 1.500.000
Alcune delle garanzie per danni provocati a terzi da:
- pratica amatoriale di sport comuni compreso lo sci alpino, come richiesta obbligatoriamente dal D.Lgs 28.02.2021 n.40 (1)
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- RC proprietà fabbricato compresi danni da spargimento d'acqua per rottura accidentale impianti;
- Conduzione della dimora abituale e salturaria dell'assicurato;
- Proprietà ed uso di biciclette (per includere Biciclette e/o Monopattini elettrici è necessario inserire apposita estensione );
- Per danni provocati a terzi da animali domestici;
- Incendio di cose dell’assicurato;
- Danni da proprietà e gestione di colonnina ricarica veicolo elettrico:La Società rimborsa i danni provocati a Terzi dalla proprietà e gestione wallbox o colonnina di ricarica privata di veicoli elettrici, collocata nell’area recintata dell’abitazione dell’assicurato;
- Figli con dimora diversa per motivi di studio:Sono coperti dalla presente garanzia anche i danni provocati a Terzi da parte di figli maggiorenni, di età non superiore ai 26 anni, che abbiano la residenza in un altra città o all’estero per motivi di studio;
- "Home Sharing” – R.C. del Locatore - Fabbricato Locato a Terzi;
- Partecipazione quale genitore alle attività scolastiche e svolgimento di attività sociali o di volontariato;
- R.C. Locatore di Mobilio.
- Guida di autoveicoli o motocicli non di proprieta’, per i danni provocati al proprietario trasportato
- RC proprietà fabbricato compresi danni da spargimento d'acqua per rottura accidentale impianti con franchigia di € 50,00 per sinistro
- proprietà ed uso dei velocipidi, di cavalli da sella, di animali domestici con applicazione ad ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia di € 70,00
- guida o messa in movimento da parte di figli minori e all'insaputa dei genitori di autoveicolo o motoveicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria
- incendio di cose dell'assicurato
- L'assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
(1) obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile dello sciatore - art. 30 D.Lgs 40/21:
l’art 30 “Assicurazione obbligatoria” che testualmente riporta: “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
Come aderire
Per fare un preventivo o aderire alla polizza basta compilare il form online Modulo Online: CLICCA QUI
Note Informative ai sensi del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e n. 34/2010 del 19/03/2010
condizioni polizza