ASSICURAZIONE VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO

La GOLINUCCI srl ha messo a punto diverse soluzioni assicurative per le Aziende per le TRASFERTE DI LAVORO ANCHE ALL'ESTERO dei propri dipendenti, amministratori, collaboratori (ai sensi anche degli obblighi di legge (1) ).

 

Possiamo assistere l'azienda a scegliere la proposta assicurativa piu' adeguata e conveniente scegliendo tra queste primarie caratteristiche :

 

- RIMBORSO SPESE MEDICHE IN TUTTO IL MONDO, ANCHE CON MASSIMALE ILLIMITATO.

- LIBERA SCELTA DI OSPEDALI E MEDICI

- SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA MULTILINGUE 24 ORE SU 24 , 7 GIORNI SU 7

- NESSUNA FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO

- COPERTURE DI SITUAZIONI MEDICHE PRE-ESISTENTI

- ALTRE GARANZIE ASSICURATIVE AGGIUNTIVE (tra cui cancellazione viaggio, danni ai bagagli,ecc...)

per ulteriori informazioni : [email protected]

BUSINESS TRAVEL , CHUBB , VIAGGI AFFARI , TRASFERTE

(1)

ART. 18 DLGS 151/2015

Art. 18 Abrogazione autorizzazione al lavoro estero 

  1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1, comma 4, e' abrogato; b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  2. «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). - 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede: a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro; b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego; c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente; d) il tipo di sistemazione logistica; e) idonee misure in materia di sicurezza.»; c) l'articolo 2-bis e' abrogato. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 e' abrogato.